INFORMAZIONI SUL VOTO DOMICILIARE
L’esercizio del diritto di voto degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione è disciplinato dall’articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall’art. 1, della legge 7 maggio 2009, n. 46.
Sono ammessi al voto domiciliare gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte degli elettori disabili e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano. (Così come previsto dall’art. 29 della L.104/1992).
L’esercizio del diritto di voto degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione è disciplinato dall’articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46.
I suddetti elettori hanno l’obbligo di far pervenire, in un periodo compreso tra martedì 18 aprile e lunedì 8 maggio 2023 al Sindaco del Comune di Sindia, nelle cui liste elettorali sono iscritti la seguente documentazione:
Il certificato medico, per non indurre incertezza, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1D.L. 1/2006.
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall’elettore nella dichiarazione di cui sopra, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario del seggio. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Il Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell’elettore.
Allegati