Al fine di beneficiare del contributo per il rimborso delle spese di viaggio gli elettori residenti all’estero devono:
Sono ammesse al rimborso solamente le spese di viaggio ammissibili e documentate, oggettivamente riconducibile all’elettore e al tragitto percorso dallo stesso.
Sono ricomprese le spese del solo soggetto elettore, comprovanti titoli di viaggio a mezzo aereo, nave, bus extraurbano e treno purché il tragitto effettuato sia coerente con l’itinerario del viaggio dell’elettore e nei limiti degli importi massimi rimborsabili previsti dalla normativa vigente.
Si sottolinea l’estrema importanza di procedere alla conversione della valuta estera in euro, tenendo agli atti la stampa da cui si evinca il valore, al fine di evitare errori nella quantificazione della somma da erogare.
Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per pedaggi autostradali, auto a noleggio con o senza conducente o di soggetti terzi, per parcheggi, per uso di taxi, del chilometraggio con mezzo proprio e il costo del passaggio auto in nave.
Non hanno diritto al contributo gli elettori che si trovano all’estero per motivi di studio o per lavoro a tempo determinato che non possono per legge trasferire la residenza all’estero.