Con l’ordinanza n. 11 del 31.08.2020, con decorrenza dal 01.09.2020 e fino al 20.09.2020, il Sindaco ordina quanto segue:
a) è fatto obbligo sull’intero territorio comunale di usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, parchi) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come fermate di mezzi pubblici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico; in proposito possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
b) rimane ferma la sospensione all’aperto o al chiuso, delle attività del ballo che abbiano luogo in sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
Per consultare il testo integrale dell’ordinanza si veda l’allegato qui sotto.