Si ricorda che dal 1° Gennaio 2020 la TASI (Tributo sui servizi indivisibili) non è dovuta in quanto abolita dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Pertanto, si invitano i contribuenti a verificare che nel modello F24 utilizzato per il pagamento dell’IMU non vengano inseriti per errore anche i seguenti codici tributo riferiti alla TASI:
3958 – TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
3959 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili
3961 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati